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Testamento speciale: esprimere le proprie volontà in tempo di Covid19

Testamento speciale: esprimere le proprie volontà in tempo di Covid19

La legge prevede particolari norme per i testamenti in caso di epidemie, di malattie contagiose e di alcune situazioni particolari.

Si tratta di testamenti "speciali" previsti allo scopo di facilitare la manifestazione di volontà del testatore in circostanze nelle quali non è consentito o non è agevole ricorrere al notaio.


Testamento speciale: ambito di applicazione

L'articolo 609 c.c. infatti stabilisce che: "quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie, perchè si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o di infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a 16 anni".

Di tale testamento ci si può pertanto avvalere soltanto quando in seguito a circostanze straordinarie quali epidemie, malattie contagiose sia molto difficoltoso o impossibile avvalersi delle forme ordinarie di testamento ed in particolare del testamento pubblico ricevuto dal notaio.


Testamento speciale: requisiti

Il testamento speciale è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni.

Questo testamento speciale ha una efficacia limitata e temporanea.


Efficacia limitata del testamento speciale

Infatti decorsi tre mesi dalla cessazione della causa che ha impedito al testatore di avvalersi delle forme ordinarie, il testamento perde efficacia e se il testatore è ancora in vita, il testamento dovrà eventualmente rinnovarlo oppure potrà disporre dei suoi beni con gli strumenti giuridici che riterrà più opportuni.

Il formalismo particolarmente rigido previsto per il testamento pubblico ricevuto dal notaio, viene ridotto in presenza di particolari situazioni quali possono essere le malattie contagiose e le pubbliche calamità.

È evidente che il testamento olografo scritto, sottoscritto e datato dal testatore, è sempre possibile.


Il minor formalismo del testamento speciale

Nei testamenti speciali il formalismo è decisamente attenuato sia perchè l'atto testamentario è ricevibile da soggetti diversi del notaio, quali giudice di pace, sindaco e ministro di culto, sia perchè i testimoni possono essere persone non maggiorenni purchè sedicenni.


Le circostanze eccezionali del testamento speciale

Le circostanze che legittimano il ricorso a questo tipo di testamento devono essere quelle tassativamente previste; non sono ammesse interpretazioni estensibili.

La malattia "reputata" contagiosa, è quella che viene ritenuta dalla comune opinione come contagiosa anche se la scienza ufficiale non si sia ancora pronunciata nel riconoscere il carattere di pandemia della malattia.

Nel caso di Covid-19 l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha affermato e riconosciuto il carattere di pandemia.

Altra situazione che giustifica il ricorso al testamento speciale è la "pubblica calamità e di infortunio".
Devono essere comunque tutte circostanze durevoli e non temporanee.
Infatti le situazioni di malattia contagiosa, di pubblica calamità e di infortunio, devono "dominare" in un luogo.
Il verbo "domina" richiede che la situazione sia persistente e non temporanea e passeggera.

Deve inoltre riguardare un determinato "luogo" esteso territorialmente e non limitato ad un piccolo ambito di territorio, perchè in tal caso il cittadino può recarsi dal notaio di un luogo vicino per fare testamento nella forma ordinaria.

È da precisare che "l'abbandono della sede da parte del notaio in occasione di malattie epidemiche o contagiose è una delle cause di destituzione (art 142 legge notarile) della professione".
Il notaio quindi è obbligato a ricevere il testamento anche se ha la sede in un luogo nel quale persiste la malattia contagiosa.


Tipologie di testamenti speciali

Altri testamenti speciali sono quelli ricevuti dal comandante della nave (art 611 c.c.) e dell'aeromobile (art 616 c.c.) durante il viaggio o dei militari in zone di operazioni belliche ricevuti dagli ufficiali o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa (art 617 c.c.).
La caratteristica di tutti questi testamenti speciali è sempre la loro limitata efficacia.
Decorsi i 3 mesi dalla cessazione dell'epidemia o dal ritorno del testatore (militare) in luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie, il testamento perde efficacia.

Particolari norme sono dettate nella conservazione e consegna del testamento nelle varie situazioni dei testamenti speciali a tutela del testatore con particolare riferimento al testamento ricevuto dal comandante di nave e aeromobile.

In caso di morte del testatore entro i 3 mesi, il testamento è perfettamente valido ed efficace e ad esso dovrà essere data esecuzione.