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Trasferimenti di immobili in trust a tassa fissa o proporzionale?

Trasferimenti di immobili in trust a tassa fissa o proporzionale?

I trasferimenti di immobili in trust sono soggetti a tassa fissa o proporzionale?
Cos'è il Trust? È un istituto al quale partecipano quattro soggetti: 

  • Il disponente (o settler), colui che istituisce il trust;
  • il gestore/amministratore (o trustee), colui che amministra i beni intestatigli dal disponente in base alla regole stabilite;
  • il beneficiario (o beneficiary), colui al quale potranno essere trasferiti i beni come stabilito dal disponente;
  • il guardiano (protector), colui che controlla l'operato del gestore.
     

Particolarmente importante è il rapporto "fiduciario" tra il disponente ed il gestore al quale il primo trasferisce l'intestazione dei beni perchè siano amministrati nell'interesse dei beneficiari.

Lo scopo del trust è quello di separare il patrimonio restante del disponente dai beni che ne sono oggetto, per il raggiungimento di determinati scopi, quali in particolare quelli a tutela degli incapaci o per la loro cura e protezione o per altri scopi meritevoli di tutela. Si parla in proposito di trust di scopo perché ogni trust dovrà essere strutturato in modo da raggiungere lo scopo proposto.

Il trust è un istituto di diritto inglese, recepito in Italia nel 1989 in forza dell'adesione del nostro paese alla Convenzione dell'Aia del 1985.

È molto controverso il regime fiscale da applicarsi.
Nel 2015 la Corte di Cassazione aveva stabilito in tre sentenze (n. 3735, 3737, 3886) che la costituzione di trust, anche se non importava il trasferimento della proprietà dei beni, ma per il solo fatto che imponeva un vincolo di destinazione, andasse soggetto alle imposte previste per le "successioni e donazioni e dei vincoli di destinazione" e cioè a imposta proporzionale.
Secondo il supremo Collegio i trust sarebbero stati equiparati dal legislatore fiscale alle donazioni indipendentemente dal contenere anche un trasferimento immobiliare. Col trust il disponente intesta determinati beni al gestore affinchè li amministri ed eventualmente li trasferisca al verificarsi di determinati eventi al beneficiario.
Per la Cassazione, in queste sentenze, si ribadisce una doppia tassazione: una subito al momento della costituzione del vincolo in quanto sarebbe tassato l'atto di destinazione a vincolo, l'altra successivamente al momento del trasferimento di beni al beneficiario (in base alla parentela tra disponente e beneficiario).

Successivamente la Corte cambiò idea, anche a seguito di interventi di studiosi in materia e di decisioni di Commissioni Tributarie.
Con l'ultima sentenza in materia, la n. 975/2018, si afferma invece che l'atto è soggetto a tassa fissa e non più proporzionale per le seguenti ragioni:

  • il gestore (trustee) non riceve alcun arricchimento e non è il destinatario finale dei beni;
  • mancano i presupposti dell'imposta sulle donazioni in quanto il trust mira a produrre un effetto segregativo, cioè separare il restante patrimonio del disponente dai beni oggetto di trust che nel frattempo sono amministrati dal Trustee il quale ne ha solo la intestazione (fiducia) e non la proprietà;
  • l'atto costitutivo di Trust non ha in sè un contenuto patrimoniale e nemmeno produce "effetti traslativi temporanei"; l'intestazione a favore del trustee è solo fiduciaria, strumentale all'amministrazione: nessun arricchimento egli ottiene; è obbligato a gestirli per lo scopo stabilito dal disponente; 
  • solo se è previsto l'obbligo per il gestore di trasferire i beni al beneficiario, detto atto e solo in tale occasione, sarà tassato con l'imposta di donazione tenendosi conto per la aliquota del rapporto di parentela tra disponente e beneficiario; l'atto iniziale di costituzione di trust non può essere assoggettato ad un' imposta proporzionale di donazione.
     

Da tutto ciò per i supremi giudici deriva che l'atto costitutivo di trust è soggetto a tassa fissa (di registro, catastale e ipotecaria).
Finalmente anche il supremo Collegio ha recepito quanto da molto tempo gli studiosi in materia affermavano: l'atto costitutivo di Trust è un atto fiscalmente neutro.